Udine: contributi comunali per l’asilo nido 2013

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Le famiglie che hanno sostenuto spese per rette di frequenza di figli minori ai servizi per la prima infanzia (nidi d’infanzia, servizi integrativi e sperimentali) autorizzati o regolarmente avviati, residenti in uno dei Comuni dell’Ambito Distrettuale n. 4.5 dell’Udinese (Campoformido, Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Tavagnacco ed Udine), possono presentare la domanda di concessione del contributo al Comune di Udine, Ente gestore del Servizio sociale dei Comuni. La domanda può essere presentata ogni anno, dal 1° settembre ed entro il termine perentorio del 30 novembre, con riferimento all’anno scolastico precedente.

È quanto prevede il regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione 30 novembre 2011, n. 0284/Pres.

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Beneficiari e requisiti

Il beneficio è riservato ai nuclei familiari residenti in regione che hanno sostenuto spese per il pagamento delle rette di frequenza dei figli minori a servizi per la prima infanzia per l’anno scolastico precedente (periodo compreso tra il 1° settembre ed il 31 agosto di ogni anno). Il nucleo familiare è quello definito ai fini dell’ISEE.
I servizi per la prima infanzia in relazione ai quali può essere riconosciuto il beneficio sono:

  • i nidi d’infanzia,
  • i servizi integrativi per la prima infanzia (centri per bambini e genitori, spazi gioco, servizi educativi domiciliari)
  • i servizi sperimentali per la prima infanzia

autorizzati in via provvisoria o definitiva o regolarmente avviati, gestiti da soggetti pubblici, del privato sociale e privati.

Il beneficio non è riconosciuto per l’accesso al servizio di babysitter locale ed ai servizi ricreativi, nè per la frequenza alle Sezioni Primavera.

Sono ammesse a contributo le spese per la frequenza al servizio nell’anno scolastico di riferimento. Sono invece escluse le spese non direttamente inerenti la fruizione del servizio, tra le quali l’eventuale quota di iscrizione.

Per essere ammessi al beneficio i nuclei familiari devono possedere i seguenti requisiti:

  • risiedere in regione, ed in particolare in uno dei Comuni dell’Ambito Distrettuale n. 4.5 dell’Udinese (Campoformido, Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Tavagnacco ed Udine);
  • almeno un genitore deve risiedere o prestare attività lavorativa in regione da almeno un anno continuativo;
  • essere in possesso di un ISEE in corso di validità non superiore a 35.000,00 euro;
  • aver integralmente pagato le rette di frequenza al servizio per la prima infanzia per le quali viene richiesto il contributo.

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Misura del beneficio e cumulabilità

Il beneficio, il cui importo massimo per anno scolastico è di 1.800,00 euro per ogni bambino, è differenziato a seconda della fascia ISEE di appartenenza del nucleo familiare, in una misura compresa tra il 30% ed il 40% della spesa sostenuta nel caso di ISEE fino a 20.000,00 euro o tra il 40% ed il 60% nel caso di ISEE compreso tra 20.000,01 e 35.000,00 euro. Le percentuali effettive, nell’ambito delle due fasce, sono stabilite per ogni anno scolastico dalla Giunta regionale.

Le misure del beneficio per l’anno scolastico 2012/2013 sono state stabilite con deliberazione della Giunta regionale n. 1587 del 6 settembre 2013 nelle seguenti percentuali:

– il 50% della spesa sostenuta per rette di frequenza nel caso di ISEE del nucleo familiare fino a 20.000,00 euro;

– il 30% della spesa sostenuta per rette di frequenza nel caso di ISEE del nucleo familiare compreso tra 20.000,01 e 35.000,00 euro.

Il beneficio è cumulabile con altri contributi ed agevolazioni, anche fiscali, assegnati al nucleo familiare per la stessa finalità (rimborsi da parte del datore di lavoro pubblico o privato, sconto d’imposta IRPEF in sede di dichiarazione dei redditi), fino alla concorrenza della spesa rimasta a carico della famiglia.

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Termine, modalità di presentazione della domanda ed allegati

Anno scolastico 2012/2013
La domanda riferita all’anno scolastico 2012/2013 (periodo di frequenza compreso tra il 1° settembre 2012 ed il 31 agosto 2013), potrà invece essere presentata da uno dei genitori nel cui nucleo familiare è presente il minore a partire dal 2 settembre 2013 ed entro il termine perentorio del 2 dicembre 2013.

La domanda di contributo può essere presentata da uno dei genitori nel cui nucleo familiare è presente il minore in una delle seguenti modalità:

  • direttamente presso la sede del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Distrettuale n. 4.5 dell’Udinese, U.Org. Amministrativa (via Gorghi 16 – 1° piano), negli orari di apertura al pubblico del servizio (il lunedì dalle 14.30 alle 17, il martedì e il venerdì dalle 10 alle 12, il giovedì dalle 8.45 alle 10.45);
  • a mezzo fax (al n.ro 0432 242520), unitamente alla copia (fronte/retro) di un documento di identità valido del richiedente;
  • a mezzo raccomandata del servizio postale al Comune di Udine, Ente gestore del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Distrettuale n. 4.5 dell’Udinese, Via Gorghi 16 – 33100 Udine, unitamente alla copia (fronte/retro) di un documento di identità valido del richiedente;
  • per posta elettronica, indifferentemente da una casella di posta elettronica convenzionale (e-mail) o PEC, alla casella istituzionale di posta elettronica certificata (PEC) del Comune di Udine [email protected], allegando la scansione in formato PDF dell’originale del modello di domanda debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente con firma autografa, unitamente alla scansione dell’originale di un documento di identità valido del richiedente (fronte/retro);
  • per posta elettronica, indifferentemente da una casella di posta elettronica convenzionale (e-mail) o PEC, alla casella istituzionale di posta elettronica certificata (PEC) del Comune di Udine [email protected], allegando il modello di domanda nel formato originale o in formato PDF debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente con firma digitale.

La domanda dovrà essere completa dei seguenti allegati:

  • copia (fronte/retro) di un documento di identità valido del richiedente (qualora non venga sottoscritta in presenza dell’incaricato);
  • copia dell’attestazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità al momento della domanda;
  • copia delle fatture pagate per la frequenza al servizio, o in alternativa ricevute o quietanze di pagamento o attestazione degli avvenuti pagamenti (con evidenza degli importi) rilasciata dal soggetto gestore del servizio o altra analoga documentazione attestante i pagamenti;
  • copia del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno a tempo indeterminato (per i cittadini stranieri).

Nel caso di invio della domanda per posta elettronica  gli allegati dovranno  essere strutturati con formati in grado di garantire la non alterabilità del documento durante le fasi di accesso e conservazione (es. PDF).

Alla luce delle disposizioni normative sul limite del pagamento in contanti da parte delle Amministrazioni Pubbliche (articolo 12 del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) ai fini dell’erogazione del beneficio dovrà essere indicato nella domanda l’IBAN di un conto corrente attivo, intestato al richiedente, sul quale effettuare l’eventuale accredito del contributo.

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Modulistica

Anno scolastico 2012/2013
Avviso pubblico (file Acrobat .PDF – 146 KB)

Domanda (file Acrobat .PDF – 88 KB)