Animali nei condomini: vietato vietarli nei regolamenti

Da martedì 18 giugno 2013 si volta pagina: nessun regolamento potrà più impedire la presenza di cani e gatti negli appartamenti

Nessun regolamento condominiale potrà più vietare la presenza di animali, né all’interno dei singoli appartamenti e neppure negli spazi comuni. I proprietari di cani o gatti dovranno solo preoccuparsi che i loro amici a quattro zampe non sporchino e non danneggino le proprietà condominiali o altrui e che, ovviamente, non disturbino in alcun modo gli altri condomini. Da martedì, in ogni caso, si volta pagina: il 18 giugno entra definitivamente in vigore la legge 220/212 che integra il codice civile stabilendo, appunto, all’articolo 1138, che «le norme del regolamento condominiale non possono vietare di possedere o detenere animali da compagnia»

a rimozione di ogni divieto al possesso non cancella infatti gli obblighi di chi ha deciso di accogliere in casa un amico scodinzolante. Rumori molesti, danneggiamenti, condotte che deturpano o imbrattano sono comunque sanzionabili ai sensi degli articoli 635 e 639 del codice penale. Non viene cancellato dunque l’obbligo di ripulire laddove il cane dovesse eventualmente sporcare o di risarcire eventuali danni provocati dal micio avventuratosi nelle proprietà altrui. Quello che viene meno è il divieto a priori di possedere un animale di compagnia, che cessa di avere effetto anche per i vecchi regolamenti che lo prevedevano. Solo gli affittuari non potranno opporsi ad un eventuale diniego opposto dal proprietario: il contratto di affitto è infatti di natura privata e se il locatario inserisce una specifica clausola di divieto, questa diviene vincolante una volta apposta la firma di accettazione. Un’altra novità riguarda le colonie feline, ovvero gli insediamenti spontanei di gatti nei cortili: questi non potranno essere allontanati forzatamente a meno di interventi di soccorso o di carattere sanitario motivato.

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