Coronavirus: prorogate al 30/9 misure contenimento del Covid-19

Trieste, 31 ago – A partire da domani, martedì 1° settembre
entrerà in vigore l’ordinanza contingibile e urgente di
Protezione civile numero 27, firmata oggi dal governatore del
Friuli Venezia Giulia, che conferma le misure in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19
contenute nell’ordinanza n. 22 fino al 30 settembre 2020.

Il documento ribadisce, in maniera univoca, la necessità di
continuare a mantenere le distanze di sicurezza tra le persone,
puntando a favorire la responsabilizzazione di tutti i soggetti
pubblici e privati riguardo al contrasto della diffusione del
COvid-19. A riguardo, rimane in vigore l’obbligo di proteggere
naso e bocca nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e,
all’esterno, in tutte le occasioni in cui non sia possibile
garantire continuativamente la distanza interpersonale minima di
un metro tra non conviventi.

L’ordinanza conferma la possibilità d’accesso per il pubblico a
cinema, i luoghi di spettacolo, manifestazioni sportive
all’aperto e al chiuso, purché il numero di persone sia
determinato in relazione alla capienza della struttura e
assicurando uno spazio libero tra sedute fisse e identificate e,
in caso di sedute fisse e non identificate (quali spalti e
gradinate), con distanziamento interpersonale di almeno un metro,
salvo i gruppi conviventi. Il documento conferma il numero
massimo di persone che possono accedere alle celebrazioni
liturgiche e religiose che si tengono in luoghi chiusi, purché
nel rispetto del distanziamento interpersonale, già stabilito
dall’ordinanza 22.

Inoltre, al fine di contenere il rischio epidemiologico derivante
da ingressi legali e illegali da altri Stati o Paesi esteri, la
Regione ha rinnovato l’obbligo del rispetto delle indicazioni che
verranno fornite di volta in volta dalla Direzione centrale
salute, politiche sociali e disabilità per tutte le persone
fisiche alle quali è consentito l’ingresso in Italia da Paesi
esteri diversi da quelli facenti parte dell’Unione europea, con
le eccezioni individuate dai provvedimenti governativi, tra cui
l’Ordinanza del Ministro della Salute del 24 luglio 2020, degli
Stati parte dell’accordo di Schengen, Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco,
Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

L’ordinanza integra, inoltre, quanto disposto con le ordinanze
del Ministro della salute del 12 agosto e 16 agosto 2020 in
particolare in merito al rientro in Italia delle persone che
hanno soggiornato o transitato in Croazia, Malta, Grecia e Spagna
e alla sospensione delle attività all’aperto o al chiuso le
attività di ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo
e locali assimilati destinati all’intrattenimento o che si
svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate e
spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri
luoghi aperti al pubblico.
ARC/MA/ep

Powered by WPeMatico