Covid: Fedriga, difesa delle fragilità senza sospensione economia

Siglata nuova ordinanza con decorrenza da sabato

Trieste, 12 nov – “Questo provvedimento non ha l’obiettivo di
vessare i cittadini ma di contrastare il contagio proteggendo le
fasce deboli della popolazione e dando al contempo la possibilità
alle categorie economiche, nei limiti imposti delle misure di
sicurezza, di non dover sospendere le loro attività”.

Così il governatore Massimiliano Fedriga oggi nel corso
dell’illustrazione dell’ordinanza contingibile e urgente numero
41 siglata questo pomeriggio con la quale, in coordinamento con i
presidenti delle Regioni Veneto ed Emilia-Romagna, vengono
introdotte dalla mezzanotte di domani in Friuli Venezia Giulia
ulteriori misure restrittive per limitare il diffondersi del
contagio.

Sottolineando come l’atto abbia registrato anche l’intesa con il
ministero della Salute, Fedriga ha annunciato, sul tema degli
indennizzi alle attività economiche, un incontro fissato per la
prossima settimana tra le tre Regioni e il Governo. “Una
sinergia, quella con Veneto ed Emilia-Romagna – ha detto il
governatore – fondata dalla necessità di instaurare, all’interno
del regime delle disposizioni regolamentari, un’armonia tra
territori contermini che condividono indici pandemici similari e
analoghe capacità di presa in carico dei rispettivi sistemi
sanitari”.

Approfondendo i passaggi dell’ordinanza, Fedriga ha spiegato, per
quel che riguarda la tutela degli anziani, che la novità della
“forte raccomandazione” agli esercenti di riservare le prime due
ore di apertura degli esercizi commerciali di significative
dimensioni agli over 65 non rappresenta un divieto per le stesse
persone in età di poter accedere nelle altre fasce orarie. “Si
tratta – ha detto il governatore – di creare delle condizioni di
maggiore sicurezza per chi presenta un maggior grado di fragilità
davanti ai rischi dal contagio”.

Nel dettaglio il provvedimento prevede che, fermo restando l’uso
obbligatorio della mascherina (ad eccezione dei bambini sotto i
sei anni e di chi sta svolgendo attività sportiva), nel caso in
cui venga abbassata per la regolare consumazione di cibo o
bevande o per il fumo le persone dovranno assicurare comunque la
distanza minima di un metro. Dalle 15 alla chiusura del locale,
la somministrazione di cibi e bevande si svolge esclusivamente
con consumazione da seduti ai tavoli interni o esterni dei locali
pubblici, mentre è vietato invece il consumo in aree pubbliche o
aperte al pubblico.

Inoltre è consentito lo svolgimento di attività sportiva o
motoria all’aperto preferibilmente presso parchi pubblici, aree
verdi, rurali e periferiche, ove accessibili, purché comunque nel
rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due
metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra
attività e in ogni caso al di fuori di aree solitamente
affollate.

Per quanto riguarda poi i negozi di generi alimentari, l’accesso
è consentito ad una persona per nucleo familiare, salva la
necessità di accompagnare persone con difficoltà o minori di età
inferiore a 14 anni. È poi vietato il mercato all’aperto su area
pubblica o privata a meno che i Comuni abbiano adottato un
apposito piano, consegnato ai commercianti. Le indicazioni devono
prevedere, tra l’altro, una perimetrazione nel caso di mercati
all’aperto, la presenza di un unico varco di accesso separato da
quello di uscita, la sorveglianza pubblica o privata che
verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di
assembramento nonché il controllo dell’accesso all’area di
vendita.

L’ordinanza inoltre, come detto, raccomanda fortemente di
riservare l’accesso agli esercizi commerciali di grandi e medie
dimensioni alle persone con almeno 65 anni nelle prime due ore di
apertura dei negozi. In attesa del parere del comitato tecnico
scientifico nazionale vengono poi sospese nelle scuole di primo
ciclo scolastico (primarie e secondarie di primo grado) alcune
tipologie di insegnamento a rischio elevato: educazione fisica,
canto e le lezioni con strumenti a fiato. È vietata anche
l’attività dei cori e di utilizzo di strumenti a fiato in assenza
delle misure preventive previste dalle linee guida per la ripresa
delle attività produttive (sezione produzioni liriche, sinfoniche
e spettacoli musicali).

Il provvedimento prevede infine che nei giorni prefestivi le
grandi e medie strutture di vendita, sia con un esercizio unico,
sia con più negozi collegati, compresi i complessi commerciali,
siano chiuse al pubblico, salvo che per la vendita di generi
alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie e le
edicole. Nei giorni festivi rimangono aperti le attività di
ristorazione, quali bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie
mentre invece viene vietato ogni tipo di altra vendita, fatta
eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le
edicole e la vendita di generi alimentari. Resta comunque
consentita la consegna a domicilio di beni sia alimentari che non
alimentari.

Di seguito il link al testo completo dell’ordininanza:
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/hp-new/
in-evidenza/allegati/Ordinanza_41_PC_FVG_dd_12_11_2020.pdf
ARC/GG/al

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