Dal 2 settembre Iva al 22% sul percorso didattico-formativo per acquisire la patente

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, conseguente a una sentenza della Corte di Giustizia Ue, impone dal 2 settembre l’Iva al 22% sul percorso didattico-formativo per acquisire la patente. Il provvedimento ha però valore retroattivo per il periodo di accertamento fiscale, cioè 5 anni.

«No alla retroattività dell’imposizione Iva sull’iter per acquisire la patente d’auto, cioè le lezioni teoriche e pratiche. Inoltre, che cos’è se non attività didattica insegnare a guidare per prevenire incidenti, costi sociali conseguenti e, dunque, evitare esborso di risorse pubbliche?». È decisa la reazione del presidente di Confartigianato Fvg, Graziano Tilatti, di fronte all’ultima disposizione dell’Agenzia delle Entrate che prevede non solo si debba applicare l’Iva al 22% a partire dal 2 settembre – tale attività didattica-formativa era esente per un provvedimento del 1972 -, ma anche che l’atto abbia valore retroattivo e quindi debbano pagare l’imposta tutti coloro che hanno preso la patente dal 1° gennaio 2014. E a recuperare tale somma devono essere le Autoscuole.

«Una tegola imprevista e impensata caduta sulle Autoscuole artigiane – afferma il presidente Tilatti -, che ora dovrebbero recuperare i propri clienti dell’ultimo quinquennio e recapitare loro un aggravio di spese, sempre che siano rintracciabili. Non solo si riverserebbe un lavoro immane sulle Scuola-guida, ma il rapporto tra sforzi richiesti e risultati sarebbe alquanto incerto. A rimetterci sarebbero le nostre aziende sia in termini di immagine nei confronti dei clienti che dal punto di vista economico: dovrebbero infatti prendersi l’onere di chiedere ulteriori soldi e senza la certezza che l’interessato paghi». Secondo le stime delle aziende, ogni patentato degli ultimi cinque anni dovrebbe sborsare circa 200 euro in più, dato che il costo del percorso didattico per acquisire la patenta varia dagli 800 ai 1.000 euro in regione

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta a seguito di una sentenza della Corte di Giustizia europea del 14 marzo scorso, relativa alle prestazioni didattiche. In essa si sostiene che «l’insegnamento della guida automobilistica sia prettamente specialistico e diverso rispetto a quello scolastico e/o universitrio e che per tale ragione non passa essere ritenuto esente da Iva». Nel precisare che l’interpretazione ha valenza retroattiva per il periodo di accertamento fiscale – cinque anni -, l’Agenzia specifica che non saranno irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente che non ha versato l’Iva prima del 2 settembre.

«Un provvedimento che ha lasciato le Autoscuole artigiane tra lo sbigottito e l’incredulo – conclude Tilatti –, rispetto al quale chiediamo con forza che si attivi un ragionamento per quanto riguarda la retroattività, ma anche sul valore sociale che ha insegnare alle persone, e soprattutto ai nostri  giovani, a guidare in modo appropriato e sicuro».