Fase 2 – UFFICIALE: nuove regole per gli spostamenti valide dal 18 maggio 2020

Spostamenti all’interno della Regione senza limitazioni dal 18 maggio “A partire dal 18 maggio 2020 gli spostamenti all’interno del territorio regionale non sono soggetti ad alcuna limitazione, fatte salve le misure di contenimento più restrittive adottate, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, relativamente a specifiche aree del territorio regionale, soggette a particolare aggravamento della situazione epidemiologica”. Le misure “si applicano fino al 31 luglio 2020”. Regioni possono ampliare o limitare orari apertura delle attività in base a contagi “Per garantire lo svolgimento delle attività economiche e produttive in condizioni di sicurezza, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all’Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico. In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre, anche nell’ambito delle attività economiche e produttive svolte nel territorio regionale, misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19”.

Via libera agli spostamenti tra Regioni dal 3 giugno
Spostamenti tra regioni vietate fino al 2 giugno, poi si potrà uscire dal confine regionale. Nel testo del decreto si legge “fino al 2 giugno 2020 sono vietati i trasferimenti e gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”. Dal 3 giugno “gli spostamenti sul territorio nazionale possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree”. 

Frontiere aperte a Paesi Ue senza quarantena
Dal 3 giugno riaprono le frontiere italiane a tutti i cittadini Ue senza distinzioni, senza quarantena e senza autocertificazione. La notizia trapela da fonti di governo che spiegano che le frontiere resteranno invece chiuse ai paesi fuori dall’Unione europea.