Fase 3: ordinanza 22, stretta su violazioni in strutture d’accoglienza

Ok a pubblico agli eventi sportivi

Trieste, 31 lug – Sabato 1 agosto entrerà in vigore
l’ordinanza contingibile e urgente numero 22, firmata oggi dal
governatore del Friuli Venezia Giulia, che detta ulteriori misure
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19.

La nuova ordinanza chiarisce, in maniera univoca, il tema della
misurazione delle distanze di sicurezza, il cui calcolo va
operato tra le bocche dei soggetti interessati e mira alla piena
responsabilizzazione di tutti i soggetti pubblici e privati sul
fronte del contrasto alla diffusione del Coronavirus. A tal
proposito, permane l’obbligo di proteggersi naso e bocca nei
luoghi al chiuso accessibili al pubblico e, all’esterno, in tutte
le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente
la distanza interpersonale minima di un metro tra non conviventi.

Come già avviene per i cinema e i luoghi di spettacolo, anche per
le manifestazioni sportive all’aperto e al chiuso è ammessa la
presenza di pubblico, determinato in relazione alla capienza
della struttura, assicurando uno spazio libero tra sedute fisse e
identificate e, in caso di sedute fisse e non identificate (quali
spalti e gradinate), con distanziamento interpersonale di almeno
un metro, salvo i gruppi conviventi.

Posto che, in questa fase, il rischio epidemiologico deriva
principalmente da ingressi legali e illegali da altri Stati o
Paesi esteri, la Regione ha introdotto l’obbligo del rispetto
delle indicazioni che verranno fornite di volta in volta dalla
Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità per
tutte le persone fisiche alle quali è consentito l’ingresso in
Italia da Paesi esteri diversi da quelli facenti parte dell’UE,
con le eccezioni individuate dai provvedimenti governativi da
ultimo dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 24 luglio
2020, degli Stati parte dell’accordo di Schengen, Regno Unito di
Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco,
Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

I responsabili delle strutture di accoglienza sono inoltre
obbligati a comunicare all’Azienda sanitaria territorialmente
competente la violazione dell’obbligo di sorveglianza sanitaria e
isolamento fiduciario delle persone accolte.

L’ordinanza 22 dà infine via libera alle attività degli Enti del
terzo settore, anche ai fini della rigenerazione del tessuto
sociale, ed estende l’ingresso al numero massimo di persone alle
celebrazioni liturgiche e religiose che si tengono in luoghi
chiusi, purché nel rispetto del distanziamento interpersonale.

L’atto amministrativo emanato dal governatore ha validità dall’1
al 31 agosto.
ARC/SSA-DFD/al

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