Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 in FVG

Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica sul territorio nazionale, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione Mondiale della Sanità;

Considerato che è necessario, tra l’altro, garantire gli interventi per la ripresa delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università, nonché nei servizi educativi dell’infanzia, nelle attività di formazione superiore, nei corsi di formazione professionale e nei master;
Art. 1
(Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19)

  1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il Presidente della Regione adotta straordinarie misure per il contenimento adeguato per contrastare l’evolversi della situazione epidemiologica.
  2. Le misure di cui al comma 1, sono le seguenti:
    a) Sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università; sospensione dei servizi educativi dell’infanzia, delle attività di formazione superiore, dei corsi di formazione professionale, dei master. Sono esclusi i medici in formazione specialistica, i tirocinanti delle professioni mediche e sanitarie, le attività individuali di ricerca. Rimangono attivi tutti i percorsi formativi svolti a distanza;
    b) Le Direzioni sanitarie ospedaliere devono predisporre la limitazione dell’accesso dei semplici visitatori alle aree di degenza, preferibilmente una persona per paziente al giorno.
    c) Le strutture sanitarie intermedie, (quali RSA), le residenze protette per anziani e le strutture socio-assistenziali dovranno anch’esse limitare l’accesso dei visitatori agli ospiti.
    Art. 2
    (Durata delle misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19)
    I provvedimenti della presente ordinanza avranno efficacia dalla data della firma del presente documento fino a tutto il 08.03.2020.
    Questa ordinanza potrà essere soggetta a modifiche al seguito del variare dello scenario epidemiologico.
    Salvo il fatto che non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale.
    Copia dell’ordinanza viene inviata i prefetti e ai Nuclei Antisofisticazione (NAS).