Montacarichi: utilizzo e agevolazioni

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Montacarichi: utilizzo e agevolazioni

Chi è costretto all’utilizzo costante della carrozzina deve affrontare problematiche molto complesse legate alle barriere architettoniche che rappresentando un ostacolo spesso insormontabile.

Per supportare le persone con disabilità motoria nel recupero della propria autonomia esistono degli strumenti di sollevamento sempre più avanzati, che possono essere installati in ogni contesto residenziale o pubblico, si tratta dei montacarichi per persone.

L’evoluzione della ricerca è andata pari passo con le richieste sempre più specifiche per soluzioni che integrino funzionalità e design, ne sono un esempio i modelli di montacarichi per persone Ceteco, primaria azienda del settore e ormai punto di riferimento in tutta Italia.

I montacarichi rappresentano una soluzione concreta per le persone costrette in carrozzina, ma vediamo di conoscerli meglio:

Che cosa è un montacarichi per persone?

É un sistema paragonabile ad un mini ascensore, caratterizzato da una piattaforma mobile controllata elettronicamente.

Può essere installato in tutte le tipologie di scale, è sufficiente vi sia lo spazio necessario per l’apertura e la movimentazione della piattaforma senza rischi per il trasportato o le persone presenti.

La piattaforma viene installata su una guida lungo tutto la scala, può essere aperta al momento del bisogno e chiusa in caso di inutilizzo, limitando l’ingombro.

Si tratta di impianti che garantiscono la massima sicurezza, certificati CE, con un sistema di auto-alimentazione che ne consente il funzionamento anche in caso di blackout.

Quanto costa un montacarichi per persone?

Il costo del montacarichi per persone varia a seconda della tipologia e delle funzionalità richieste, ma esistono diverse agevolazioni statali che consentono di ridurre notevolmente la spesa finale.

Il montacarichi impiegato a favorire la mobilità per le persone portatrici di handicap rientra, infatti, nella categoria dell’abbattimento delle barriere architettoniche.

La persona deve essere in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/1992 secondo i requisiti che puoi visionare in questo link di approfondimento.

Fino al 31/12/2015 è possibile usufruire della detrazione del 50% direttamente in dichiarazione dei redditi per i lavori eseguiti entro tale data.

Per poter applicare questa detrazione devi possedere l’immobile ovvero dichiarare il reddito del fabbricato in quanto:

  • Proprietario
  • Usufruttario
  • Titolare del diritto di abitazione

Oppure:

  • Nudo proprietario che non dichiari il reddito del fabbricato
  • Inquilino del fabbricato oggetto dei lavori con il contratto di locazione registrato
  • Soggetto che abita l’ immobile che ti è stato concesso in uso gratuito. Anche in questo caso devi essere in possesso del contratto di comodato registrato.

Puoi usufruire della detrazione anche se sei un familiare convivente a patto che:

  • Sostieni le spese
  • I bonifici e le fatture devono essere intestate a te stesso.

Tieni presente che è considerato familiare: il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado.

Tutte le spese devono essere effettuate tramite bonifico ( bancario e/o postale e/o on line) in cui risulti:

  • Codice fiscale di chi sostiene la spesa
  • Codice fiscale della ditta
  • Causale del versamento ovvero l. 449/1997 o art. 16 bis DPR 917/86

Inoltre ovviamente tutte le spese devono essere dimostrabili tramite fattura intestata a chi intende godere della detrazione.

Puoi detrarre anche la spesa se rientra come spesa sulle parti comuni del condominio.

In questo caso i bonifici sono effettuati dall’amministratore del condominio che deve rilasciarti una dichiarazione in cui si evinca:

  • Di aver adempiuto a tutti i termini di legge
  • La quota specifica che puoi portarti in detrazione. Se possiedi di un’unità abitativa deve indicare la quota relativa alle parti in comune di ogni unità immobiliare.

Tieni presente che si intende per condominio un immobile costituito da più unità immobiliari autonome anche se posseduti dalla stessa persona. Dal 2012 è stato stabilito che se il numero di condomini è inferiore a 8 può anche non essere presente la dichiarazione dell’amministratore.