Nuova ordinanza di Fedriga (del 31 agosto 2020)

“L’ordinanza che scade oggi viene rinnovata. E’, in linea di massima, la stessa della precedente e porterà avanti per un altro mese le regole, che sono un poco più leggere rispetto a quelle nazionali”. Lo ha detto il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a margine di un incontro a Trieste.

Oggi sono in scadenza due ordinanze regionali, la numero 22 e la numero 23. La prima prevede, tra le altre misure, l’obbligo di proteggersi naso e bocca nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e, all’esterno, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente la distanza interpersonale minima di un metro tra non conviventi.

La numero 23 riguarda invece il trasporto pubblico locale regionale e consente l’occupazione di tutti i posti a sedere e in piedi a bordo dei mezzi del trasporto pubblico locale automobilistico (urbano ed extraurbano), ferroviario e marittimo, compresi i servizi transfrontalieri. 

Ordinanza contingibile e urgente n. 27 /PC
il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019.
Visti gli articoli 32, 117, comma 2 lettera q) e 118 della Costituzione,
Visto l’articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta n. 59 del 29 luglio 2020 con la quale il dichiarato stato di emergenza sul territorio nazionale è stato prorogato sino al 15 ottobre 2020;
Vista la delibera del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Visto il decreto del capo del Dipartimento della protezione Civile n. 572 del 22 febbraio 2020 con il quale il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia viene nominato soggetto attuatore ai sensi dell’articolo 1, comma 1 dell’ordinanza del capo del Dipartimento di Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
Visto il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID – 19), convertito con legge 14 luglio 2020 n. 74;
Riscontrato che il decreto legge del 30 luglio 2020 n. 83 prevede che restino in vigore fino all’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 2, comma 1 del decreto legge n. 19/2020, e comunque non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto le disposizioni di cui al DPCM del 14 luglio 2020;
Visto il DPCM 11 giugno 2020 come modificato ed integrato dal DPCM 14 luglio 2020, che regolamenta l’ingresso di persone nel territorio nazionale, gli spostamenti da e per l’estero, nonché dispone l’applicazione della sorveglianza sanitaria e dell’isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni;

Visto il DPCM del 14 luglio 2020;
Visto il DPCM del 07 agosto 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” in vigore dal 09 agosto 2020 fino al 07 settembre 2020;
Viste le linee guida approvate il 9 luglio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con le quali le linee guida del 16 maggio 2020, aggiornate ed integrate il 25 maggio ed il 11 giugno 2020, sono state razionalizzate, aggiornate ed integrate anche tenendo conto delle variazioni intervenute relativamente al rischio del contagio;
Richiamata la propria ordinanza contingibile e urgente n. 22/PC dd. 31 luglio 2020;
Viste le ordinanze del Ministro della Salute adottate in materia e, da ultimo, le ordinanze del Ministro della Salute del 12 agosto 2020 e del 16 agosto 2020;
Richiamata, in particolare, l’ordinanza del Ministro della Salute del 12 agosto 2020 avente ad oggetto prescrizioni per il rientro delle persone in Italia che hanno soggiornato o transitato in Croazia, Malta, Grecia e Spagna;
Richiamata, inoltre, l’ordinanza del Ministro della Salute del 16 agosto 2020 che ha sospeso all’aperto o al chiuso le attività di ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate e spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al
pubblico;
Ritenuto, nelle more dell’emanazione del nuovo DPCM e delle conseguenti linee guida, di prorogare la validità della propria ordinanza contingibile e urgente n. 22/PC a tutto il mese di settembre 2020, al fine di assicurare continuità anche comportamentale nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, proprio perché le indicazioni del mondo scientifico
stabiliscono che attualmente gli unici strumenti di prevenzione del contagio del virus rimangono il distanziamento sociale e il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuali;
Visto che le precauzioni assunte dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con i diversi provvedimenti amministrativi adottati, hanno contribuito a determinare l’inversione della dinamica dei contagi sull’intero territorio regionale;
Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;
Visto che sulla base dei dati forniti in data 31 agosto 2020 dalla Protezione civile regionale la situazione del contagio da Covid-19, registra n. 13 ricoverati ospedalieri positivi oltre a 2 ricoveri in terapia intensiva su una disponibilità di posti disponibili in terapia intensiva di 175 posti base,
con conseguente evidente, ampia adeguatezza dell’offerta di strutture sanitarie per far fronte ad ogni esigenza anche di fronte ad una – non auspicabile – ripresa del contagio;
Rilevato che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in base al Report giornaliero e settimanale del Ministero della salute sul monitoraggio sul contagio, è definita, alla data del 27/08/2020, avere il trend settimanale dei casi di contagi in aumento ed è valutata tra le regioni avente moderato livello di rischio a seguito di recenti focolai legati quasi esclusivamente a casi importati per esposizioni avvenute in aree balcaniche attualmente ad alto rischio;

Acquisito il parere della Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità del 31 agosto 2020;
ORDINA

  1. è prorogata a tutto il 30 settembre 2020 l’efficacia della propria ordinanza contingibile ed urgente n. 22/PC dd. 31 luglio 2020, fermo restando quanto disposto con le ordinanze del Ministro della salute del 12 agosto e 16 agosto 2020.
    La violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza comporta l’applicazione di quanto previsto dall’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, cosi come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33.
    La presente ordinanza viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti ed ai Sindaci dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia.
    Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso
    straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

    Trieste – Palmanova, 31 agosto 2020