Ordinanza Comune Udine su mercato all’aperto e commercio prodotti florovivaistici. (dal 6 maggio)

  1. E’ consentito l’esercizio dell’attività di commercio nella forma di mercato all’aperto e al chiuso esclusivamente di generi alimentari e prodotti florovivaistici su area pubblica o privata, a condizione che venga adottato il seguente piano:

la perimetrazione dell’area di mercato, se all’aperto;

la predisposizione di un unico varco d’accesso separato da un unico varco d’uscita;

il contingentamento delle presenze che non possono superare contemporaneamente, al fine di evitare assembramenti, il doppio del numero dei banchi presenti, esclusi dal conteggio gli operatori commerciali;

la distanza interpersonale di sicurezza di almeno l metro per gli avventori e i venditori dei mercati;

l’obbligo di confezionamento esclusivamente ad opera del venditore,

l’uso obbligatorio di guanti monouso e mascherine o comunque una protezione a copertura di naso e bocca, sia per i venditori che per i compratori;

il divieto di assembramento al varco di accesso al mercato nonché l’adozione di misure organizzative atte a garantire il rispetto della distanza interpersonale mediante la creazione di un’unica fila per coloro che attendono di accedere all’area mercatale.

2) L’obbligo di predisporre le suddette misure e vigilare sulla loro osservanza rimane a carico dei commercianti titolari di concessione, operanti nei vari mercati, pubblici e privati, che si svolgono sul territorio comunale.

3) L’obbligo di ottemperare alle presenti prescrizioni grava sia nei confronti di chi opera nei mercati sia nei confronti di chi li frequenta.

4) Il limite massimo, oltre il quale non è possibile effettuare neanche la spunta, di posteggi occupati per singolo mercato è il seguente:

Mercato dei fiori recisi e delle piante ornamentali (portici piazza Matteotti): 1 posteggio

Mercato di piazza XX Settembre (martedì, giovedì, venerdì, sabato): 16 posteggi compresi i produttori agricoli ed il posteggio n.5 deve restare libero per garantire l’accesso contingentato all’area mercatale

Mercato di via Redipuglia (viale Vat): 32 posteggi compresi i produttori agricoli

Mercato di via Riccardo di Giusto: 10 posteggi compresi i produttori agricoli

Mercato delle specialità stagionali: 1 posteggio (piazza 1° maggio) Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data di adozione della medesima e sono efficaci fino al 17/05/2020.

Dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza sono revocate le ordinanze n. 11 del 14 aprile 2020 e n. 14 del 30 aprile 2020 É fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare il presente provvedimento e l’inottemperanza sarà punita ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.