Scopriamo la figura del Mobility Manager: cosa fa e quando è obbligatorio

Nuove disposizioni sulla figura del Mobility Manager mettono in chiaro ruolo e attività, di questa importante realtà professionale.

Nato come “responsabile della mobilità aziendale”, grazie al DM del 27 marzo 1998, il Mobility Manager assume questa dicitura con il Decreto Rilancio D L 34/2020, mentre a regolamentarne funzioni e requisiti è il DM 12 maggio 2021, integrato successivamente dal DM 16 settembre 2022.

A chi si chiede il Mobility Manager cosa fa è facile rispondere, spiegando che si impegna a ridurre l’impatto ambientale degli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti, e organizza le forme più attuali di mobilità sostenibile.

Quando il Mobility Manager deve essere nominato obbligatoriamente?

La nomina di un Mobility Manager si rende obbligatoria all’interno delle imprese, e presso le  pubbliche amministrazioni, che vantano singole unità locali con più di 100 dipendenti (compresi i collaboratori che lavorano stabilmente presso la medesima unità locale con contratti di appalto, servizi o similari). Unità che sono ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia oppure in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

Queste realtà devono necessariamente “adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente finalizzato alla riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato individuale”.

Il Mobility Manager inoltre ha “funzioni di supporto professionale continuativo alle  attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e  promozione  di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile”.

Il Decreto 12 maggio 2021 distingue due figure: il Mobility Manager aziendale e quello d’area

Dalla lettura del D M 12 maggio 2021 risulta evidente una doppia formula, che prevede la presenza del Mobility Manager aziendale e di quello d’area.

Il primo è qualificato nel “governo della domanda di mobilità, e nella promozione della mobilità sostenibile nell’ambito degli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente”.

Mentre il secondo, quello d’area, appoggia il Comune, che ha competenza territoriale,”nella definizione e implementazione di politiche di mobilità sostenibile, nonché nello svolgimento di attività di raccordo tra i Mobility Manager aziendali”.

Mobility Manager aziendale, figura chiave, di che cosa si occupa?

Questa importante figura di riferimento interviene nelle attività decisionali in tema di pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni relative alla mobilità sostenibile.

Il Mobility Manager aziendale deve, necessariamente, elaborare il PSCL, ovvero il  Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro, ma si impegna fattivamente nella promozione e realizzazione di tutta quella serie d’interventi, ritenuti essenziali per garantire la miglior gestione e organizzazione della mobilità dei dipendenti.

L’intento primario della figura è quello di ridurre l’impatto sull’ambiente del traffico, conseguenza degli spostamenti all’interno delle aree urbane e metropolitane. Il Mobility Manager aziendale inoltre, come si evince dall’art. 6 del D M 12 maggio 2021 si occupa:

  • di curare i rapporti con enti  pubblici e privati, direttamente coinvolti nella gestione degli spostamenti del personale dipendente;
  • attiva iniziative d’informazione,  divulgazione  e sensibilizzazione sul tema della mobilità sostenibile;
  • insieme al Mobility Manager d’area promuove azioni di formazione e indirizzo, per incentivare  l’uso  della  mobilità ciclo-pedonale, dei servizi di trasporto pubblico, e  dei  servizi  complementari e integrativi anche a carattere innovativo;
  • infine, supportato dal Mobility Manager d’area, s’impegna nella promozione d’interventi sul territorio utili a favorire l’intermodalità, lo sviluppo in sicurezza d’itinerari ciclabili e pedonali, l’efficienza e l’efficacia dei servizi di trasporto pubblico, lo sviluppo di servizi di mobilità condivisa e di servizi d’infomobilità.