Sposati per tre anni? Il matrimonio non si annulla più

matrimonio spiaggia lignano 18 lug 2014 – Se marito e moglie hanno vissuto come tali per almeno tre anni, accettando quella pluralità di “diritti inviolabili”, di “doveri inderogabili” e di “aspettative legittime” di “legittimi affidamenti” insiti nella “convivenza ‘come coniugi'”, lo scioglimento del vincolo stabilito dal tribunale ecclesiastico non ha effetti per lo Stato italiano. La Cassazione, venendo a capo di varie pronunce contrastanti, ha stabilito un limite temporale alle dichiarazioni di nullità delle unioni concordatarie. Questo perché il matrimonio ha un valore riconosciuto dalla Costituzione e rappresenta una situazione giuridica di “ordine pubblico italiano” da tutelare, hanno sottolineato le Sezioni Unite Civile, nella sentenza 16379, pronunciandosi sul ricorso di un uomo della provincia di Venezia, che si era opposto alla richiesta della moglie di far valere anche in Italia, agli effetti civili, la sentenza canonica di nullità del loro matrimonio dichiarata prima dal Tribunale ecclesiastico del Triveneto, confermata dal tribunale ecclesiastico d’appello e resa esecutiva dal Supremo tribunale della Segnatura apostolica. Nella sentenza la Cassazione ha sottolineato il principio di laicità dello Stato, evidenziando come è lo stesso Accordo di Roma del 1984, che ha aggiornato i Patti Lateranensi del 1929, “che ha accettato che determinate sentenze di nullità matrimoniale pronunciate dai tribunali ecclesiastici non siano delibate”, cioè riconosciute, “per contrarietà con l’ordine pubblico italiano”. Ma come mai proprio quella soglia dei tre anni? E’ la legge sulle adozioni del ’83 a introdurla. E i giudici della Cassazione – l’estensore è Salvatore Di Palma, mentre il collegio era presieduto dal presidente aggiunto Luigi Rovelli – la mutuano da una pronuncia della Corte Costituzionale, che chiamata a decidere sulla legittimità di quella legge, aveva stabilito che “il criterio dei tre anni successivi alle nozze”, scelto dal legislatore, “si configura come requisito minimo presuntivo a dimostrazione della stabilità del rapporto matrimoniale”. Affermato il principio giuridico, la Suprema Corte ha tuttavia respinto il ricorso dell’uomo poiché ha fatto valere come motivo di ricorso la lunga convivenza, durante la quale era anche nata una bambina, solo in Cassazione e non anche davanti alla Corte d’Appello di Venezia, che dovendo pronunciarsi sugli effetti dell’annullamento del matrimonio, aveva dato ragione alla moglie.