Strisce blu: ministro Lupi “Se sto dieci minuti in più pago la differenza non la multa”

multa-1 22 marzo 2014 – “Se ho pagato la sosta del pedaggio a pagamento e alla scadenza di questa sosta, dopo avere comunque pagato, sto dieci minuti in più non posso ricevere la multa per sosta senza pagamento ma dovrò completare il pagamento per la differenza tra la sosta che ho pagato e il tempo che sono rimasto”. Così il ministro per le Infrastrutture e i Trasporti Maurizio Lupi interviene ancora nella vicenda delle multe per le soste auto negli spazi a pagamento. “E’ un problema – dice – di cambio di mentalità e di certezza delle regole: ai cittadini chiediamo di rispettare le regole del codice della strada prevede; ai Comuni chiediamo di rispettare le leggi che il codice della strada prevede”. “E’ un rapporto di certezza e fiducia reciproca tra i cittadini e amministrazione – aggiunge Lupi -. Non serve una norma perché sia il ministero dei Trasporti, sia il ministero dell’Interno hanno verificato che l’interpretazione della norma è molto chiara e quindi per noi il caso è chiuso. Mi auguro – conclude Lupi – che per una volta non si complici la vita ai cittadini e le amministrazioni pubbliche facciano il loro dovere”.

 

L’Anci ritiene “inesatto e difforme dal dato normativo la comunicazione veicolata dal ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture sul regime sanzionatorio applicabile in caso di sosta illimitata a pagamento dei veicoli nei centri abitati”. La norma (articolo 7 comma 1 lettera f del nuovo Codice della strada) – afferma Anci – “è chiara, così come il suo regime sanzionatorio” “Se la sosta avviene omettendo l’acquisto del ticket orario – afferma l’Anci – deve necessariamente applicarsi la sanzione di cui all’articolo 7 comma 14 del Codice; se invece la sosta si protrae oltre l’orario per cui è stata pagata la tariffa dovuta, si applicherà la disposizione sanzionatoria prevista dalla disciplina della sosta, anche in relazione a quanto disposto dal comma 132, dell’Art. 17 della legge 127/97, ovvero quella prevista dal regolamento comunale”. “La comunicazione del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – osserva l’Associazione dei comuni italiani – pare muovere da un equivoco sull’assoggettamento al pagamento della sosta, evidentemente non ritenuto atto di ”regolamentazione” come da Codice della strada e dunque non costituente presupposto per l’applicazione della sanzione. Così invece non è, avendo il legislatore assegnato ai Comuni tale potestà regolamentare legandola al potere sanzionatori