Green pass obbligatorio a lavoro da 15 ottobre

Stop allo stipendio per chi non sarà in possesso del certificato verde ma non si potrà licenziare il lavoratore.

“il personale nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde Covid 19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”.

Dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021

Con l’introduzione dell’obbligo vengono previste multe fino a 1.500 euro per chi viene trovato senza certificato. L’accesso del personale nei luoghi di lavoro senza Green Pass è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500. Multe non solo per i dipendenti ma anche per i datori di lavoro che non controllano. Il dl approvato dal Consiglio dei ministri oggi sull’estensione del passaporto vaccinale prevede infatti siano a loro a controllare, con multe per chi non lo fa che vanno da 400 a mille euro.

Per chi non è obbligatorio il Green Pass? bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale. Soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. Fino al 30 settembre 2021, possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021. Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 30 settembre.
Cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione Covitar. La certificazione, con validità fino al 30 settembre 2021, sarà rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata in base alla Circolare del Ministero della Salute 5 agosto 2021.