Divieto di utilizzo di botti, petardi e fuochi d’artificio a Tavagnacco

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Divieto di utilizzo di materiali esplodenti e pirotecnici, botti, petardi e fuochi d’artificio di vario genere

Il Sindaco richiama tutti i cittadini a rispettare l’articolo 43 del Regolamento di Polizia Urbana  

In vista delle prossime festività, il Sindaco Moreno Lirutti richiama tutti i cittadini il divieto di utilizzo di materiali esplodenti e pirotecnici, botti, petardi e fuochi d’artificio di vario genere, come previsto dal Regolamento di Polizia Urbana  .

Desidero richiamare con forza l’attenzione di tutti i cittadini su quanto previsto dall’articolo 43 del nostro Regolamento di Polizia Urbana – interviene il Sindaco Lirutti – che vieta l’utilizzo di materiali esplodenti e pirotecnici in presenza di animali e a una distanza inferiore ai 300 metri dalle abitazioni. Non abbiamo adottato una specifica ordinanza perché questo Regolamento è già vigente sul nostro territorio, a tutela delle persone e degli animali, durante tutti i 365 giorni dell’anno.”

“Credo sia veramente necessario intervenire con forza nei confronti di coloro che violano queste disposizioni (le sanzioni vanno da 200 € a 1200 €) – continua il Sindaco – ed è doveroso da parte di tutti i cittadini il rigoroso rispetto di quanto previsto dalle vigenti norme, sia per la sicurezza delle persone, che spesso utilizzando tali materiali subiscono gravi ferite, sia per il benessere degli animali che soffrono terribilmente a causa dei rumori provocati. Credo inoltre che questo periodo caratterizzato dalla guerra, qui in Europa, sia il momento meno adatto per utilizzare petardi, botti o simili, che certo non richiamano momenti piacevoli della vita comunitaria.”

“Per tutti questi motivi – conclude Lirutti – abbiamo chiesto quindi alle forze di polizia operanti sul territorio una particolare attenzione riguardo alla garanzia del rispetto di quanto previsto.”

L’articolo 43 del Regolamento di Polizia Urbana  – Razzi, botti, petardi, fuochi d’artificio, giochi e spettacoli pirotecnici:

1. Al fine di salvaguardare l’incolumità pubblica, la sicurezza urbana, i rischi di incendio, la quiete delle persone ed evitare disagio agli animali, è vietato l’utilizzo di materiali esplodenti e pirotecnici, botti, petardi, fuochi d’artificio e giochi pirotecnici in presenza di persone ed animali, nonché ad una distanza inferiore ai 300 metri dalle abitazioni, dai centri abitati e dalle aree e spazi verdi pubblici.

2. Sono fatte salve deroghe per particolari eventi che vanno specificamente autorizzati.

3. È altresì vietato condurre animali d’affezione in luoghi dove vengono effettuati spettacoli pirotecnici autorizzati.

4. Ferme restando le sanzioni previste dal Codice Penale e dalla L. 447/95, la violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 ad € 1200,00 e la sanzione accessoria dell’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e di cessazione delle attività e dei comportamenti vietati.