Covid: Fedriga firma ordinanza, arancione Go e Ud e Dad in tutto Fvg

Trieste, 3 mar – Il governatore del Friuli Venezia Giulia,
Massimiliano Fedriga, ha firmato oggi un’ordinanza contingibile e
urgente di Protezione civile nell’ambito delle misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da Covid-19. In sintesi viene disposta da sabato 6 marzo a
domenica 21 marzo l’applicazione per i territori dell’ex Province
di Udine e di Gorizia delle disposizioni di zona arancione.
Inoltre da lunedì 8 marzo a sabato 20 marzo su tutto il
territorio regionale per le scuole medie, superiori e università
si ritorna alla didattica a distanza.

Nel dettaglio, per quel che riguarda la zona arancione applicata
sulle aree delle ex Province di Udine e di Gorizia si fa
riferimento al Dpcm dello scorso 2 marzo. E’ quindi vietato ogni
spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona
arancione, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate
esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi
di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente
necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in
presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito
il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Il transito sui territori in zona arancione è consentito qualora
necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a
restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti
sono consentiti ai sensi del decreto. È vietato ogni spostamento
con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso
da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per
comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute,
per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire
di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune. In
ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata
abitata è consentito, una volta al giorno, in un arco temporale
compreso fra le ore 5.00 e le ore 22.00, e nei limiti di due
persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai
minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la
responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non
autosufficienti conviventi. Sono comunque consentiti gli
spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a cinquemila
abitanti e per una distanza non superiore a trenta chilometri dai
relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti
verso gli ex capoluoghi di provincia. Per quel che riguarda le
attività di ristorazione, esse vengono sospese con eccezione
della consegna a domicilio fino alle ore 22.00, con divieto di
consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Relativamente all’adozione della didattica a distanza al cento
per cento prevista dall’ordinanza, la disposizione vale per tutto
il territorio regionale e riguarda le istituzioni scolastiche
secondarie di primo e di secondo grado, statali e paritarie, e le
istituzioni che erogano percorsi di istruzione e formazione
professionale. Vengono ribadite le eccezioni già configurate in
passato, ovvero qualora sia necessario l’uso di laboratori
strutturati e attrezzati non fruibili da remoto o in ragione di
mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva
inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni
educativi speciali. Inoltre resta sempre garantita la possibilità
di svolgere attività in presenza a favore degli alunni delle
scuole secondarie di primo grado che risultino privi delle
condizioni di poter svolgere la didattica a distanza per mancanza
di dispositivi digitali o di adeguata connettività. Per le
università e, compatibilmente, anche per i percorsi di Istruzione
tecnica superiore, viene disposta la sospensione delle attività
formative e curriculari, salvo quelle a distanza e per quelle che
sia necessario l’uso di laboratori strutturati non fruibili da
remoto. Possono proseguire, sentito il Comitato universitario
regionale di riferimento, laddove necessario, anche in modalità
in presenza, i corsi per i medici in formazione specialistica, i
corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le
attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e altre
attività, didattiche o curricolari eventualmente individuate
dalle medesime università e istituzioni di alta formazione
artistica musicale e coreutica. Anche per università e alta
formazione, a beneficio degli studenti con disabilità e degli
studenti con disturbi specifici dell’apprendimento, le attività
didattiche possono proseguire anche in modalità in presenza.

L’ultimo punto dell’ordinanza è dedicato all’attività di
somministrazione di alimenti e bevande ovviamente riferita alle
zone gialle delle ex province di Trieste e Pordenone. In pratica
si conferma quanto già disposto nell’ultimo provvedimento:
consumazione consentita, con la specifica dell’obbligo di consumo
dalle 11.00 fino alle ore 18.00 su posti regolarmente collocati
(seduti) a garanzia della distanza interpersonale di un metro,
con divieto di consumazione nelle vicinanze dell’esercizio e
comunque in luoghi dove siano possibili assembramenti. E’ sempre
consentita e fortemente raccomandata la vendita con consegna di
alimenti e bevande a domicilio.
ARC/GG/pph

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