Nuova Ordinanza di Fedriga in vigore in FVG fino al 31 agosto 2020

Nuova Ordinanza di Fedriga in vigore in FVG fino al 31 agosto 2020

Sabato 1 agosto entrerà in vigore l’ordinanza contingibile e urgente numero 22, firmata oggi dal governatore del Friuli Venezia Giulia, che detta ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

La nuova ordinanza chiarisce, in maniera univoca, il tema della misurazione delle distanze di sicurezza, il cui calcolo va operato tra le bocche dei soggetti interessati e mira alla piena responsabilizzazione di tutti i soggetti pubblici e privati sul fronte del contrasto alla diffusione del Coronavirus. A tal proposito, permane l’obbligo di proteggersi naso e bocca nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e, all’esterno, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente la distanza interpersonale minima di un metro tra non conviventi.

Come già avviene per i cinema e i luoghi di spettacolo, anche per le manifestazioni sportive all’aperto e al chiuso è ammessa la presenza di pubblico, determinato in relazione alla capienza della struttura, assicurando uno spazio libero tra sedute fisse e identificate e, in caso di sedute fisse e non identificate (quali spalti e gradinate), con distanziamento interpersonale di almeno un metro, salvo i gruppi conviventi.

Posto che, in questa fase, il rischio epidemiologico deriva principalmente da ingressi legali e illegali da altri Stati o Paesi esteri, la Regione ha introdotto l’obbligo del rispetto delle indicazioni che verranno fornite di volta in volta dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità per tutte le persone fisiche alle quali è consentito l’ingresso in Italia da Paesi esteri diversi da quelli facenti parte dell’UE, con le eccezioni individuate dai provvedimenti governativi da ultimo dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 24 luglio 2020, degli Stati parte dell’accordo di Schengen, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

I responsabili delle strutture di accoglienza sono inoltre obbligati a comunicare all’Azienda sanitaria territorialmente competente la violazione dell’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario delle persone accolte.

L’ordinanza 22 dà infine via libera alle attività degli Enti del terzo settore, anche ai fini della rigenerazione del tessuto sociale, ed estende l’ingresso al numero massimo di persone alle celebrazioni liturgiche e religiose che si tengono in luoghi chiusi, purché nel rispetto del distanziamento interpersonale.

L’atto amministrativo emanato dal governatore ha validità dall’1 al 31 agosto