Economia e ristrutturazioni: dall’IVA ai bonus

Negli ultimi anni il proliferare di bonus, sconti e agevolazioni che sono stati messi in campo per favorire la ristrutturazione del patrimonio immobiliare ha da un lato offerto numerose opportunità di risparmio, e dall’altro ha innalzato la confusione dei cittadini, alle prese con una giungla di aliquote senza precedenti.

Sono veramente tanti i bonus messi in campo, a partire dall’Ecobonus per arrivare al Bonus infissi o al famigerato Superbonus 110. In ragione di ciò, è importante fare chiarezza almeno su quei pochi punti fermi che sono trasversali ai differenti incentivi.

Il credito d’imposta: che cos’è?

Il primo punto fermo è il credito d’imposta. Che sia pari al 50%, al 90% o al 110% come per il Superbonus, il credito d’imposta è lo strumento fiscalmente più utilizzato per alleggerire la spesa del contribuente italiano. Detto in altri termini, non è altro che uno sconto offerto sui lavori da svolgere, ma da recuperare nell’arco di 5 o 10 anni in sede di dichiarazione dei redditi.

In cosa consiste lo sconto in fattura?

Lo sconto in fattura, nonostante la terminologia possa confondere, non è altro che un modo diverso, e immediato, di recuperare il credito d’imposta cui si è poc’anzi accennato. Cioè, invece di recuperarlo tramite il fisco in 5 o 10 anni, può essere ceduto all’azienda costruttrice a fronte di un sconto immediato anche se di poco inferiore rispetto a quello che si otterrebbe spalmandolo su più anni.

Agevolazione Iva e servizi: quale aliquota?

Dopo numerosi chiarimenti, proprio in virtù della confusione generata, si è finalmente giunti a una maggiore certezza in materia di aliquota IVA da applicare ai diversi lavori. Si parta dal presupposto che l’agevolazione IVA prevede un’aliquota del 10% anziché del tradizionale 22%, ma solo in determinati casi. Innanzitutto è prevista l’IVA agevolata sempre e comunque nel caso di servizi. Per meglio capire: la manodopera che si occupa della ristrutturazione, oppure la consulenza dell’architetto, possono godere in entrambi i casi dell’IVA agevolata. Se invece si ha che fare con dei beni, allora l’IVA applicata è del 22%. Ma è sempre così? No, vi sono dei casi in cui anche i beni possono usufruire dell’IVA agevolata.

Iva agevolata sui beni: quando è possibile?

Come accennato poc’anzi, vi sono dei casi in cui anche per i beni è possibile usufruire dell’agevolazione IVA, potendo pagare l’aliquota del 10% invece del 22%. A conti fatti, si parla di un risparmio di qualche centinaio di euro, una cifra che vale la pena un minimo di approfondimento attraverso un caso concreto. Poniamo che un contribuente voglia cambiare gli infissi della propria abitazione. È lecito che, ancora prima di avviare i lavori, voglia ottenere un preventivo che gli chiarisca l’IVA dei serramenti e su tutti gli altri beni e servizi necessari. La norma dice che l’IVA sui servizi è sempre al 10%, mentre che sui beni, come nel caso dei serramenti, l’IVA può essere agevolata al 10% soltanto se inseriti nel contratto di appalto e fino alla differenza tra il costo totale dell’appalto e il costo dei beni stessi: cioè, costo dell’appalto (beni+servizi) 10.000 euro, costo dei beni 6.000 euro, allora su 4.000 euro (dato dalla differenza tra 10.000 – 6.000) si applicherà l’IVA agevolata mentre sulla rimanente parte di 2.000 euro di beni si applicherà l’IVA al 22%.